Art. 28.
(Modifiche all'articolo 279 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

          b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.